Recesso dal patto di non concorrenza non consentito

Il datore di lavoro non può recedere dal patto di non concorrenza.

Così ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza 23723/2021 depositata l’1.9.2021, analizzando una clausola di recesso unilaterale dal patto di non concorrenza stabilita a beneficio del datore di lavoro.

I principi di diritto indicati dalla Cassazione sono:

i) il recesso ad nutum dal patto di non concorrenza contrasta con le norme imperative;

ii) gli obblighi che derivano dal patto di non concorrenza divengono vincolanti e si cristallizzano al momento della sottoscrizione;

iii) per l’effetto, il lavoratore conserva il proprio diritto a ricevere la remunerazione dovuta a fronte delle limitazioni assunte con la sottoscrizione del patto di non concorrenza.