Motivazione della sentenza non sempre censurabile in Cassazione

Partendo dall’attuale formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), C.p.c. Dario Augello e Gabriella De Mattia sintetizzano per Eutekne i casi in cui la sentenza di secondo grado pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale può essere impugnata in Cassazione sotto il profilo della completezza (senza considerare, quindi, i profili della violazione di legge).

Da un lato, il vizio di motivazione può essere censurato solo per violazione di legge processuale costituzionalmente rilevante, quando cioè il difetto denunciato attiene alla stessa esistenza della motivazione ai sensi dell’art. 111, Cost (cd. minimo costituzionale).

Dall’altro lato, ai sensi del nuovo art. 360, comma 1, n. 5), C.p.c., la sentenza può essere censurata in Cassazione per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Si applica, però, al n. 5), il limite della cd. doppia conforme, per cui il vizio non può essere sollevato in presenza di una sentenza d’appello che abbia confermato la pronuncia di primo grado.

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