Trust “di ritorno” con imposte fisse
Quando il trust attribuisce beni al disponente si parla di trust “di ritorno”: ciò si verifica tipicamente in caso di blind trust, in cui è previsto dall’origine il ritorno dei beni al disponente, oppure quando il disponente figuri quale beneficiario finale del trust o lo diventi successivamente.
In questi casi, come affermato anche dalla giurisprudenza (Cass. 8719/2021) e dalla prassi (risp. interpello 106 e 352/2021), non dovrebbe applicarsi alcun prelievo proporzionale, posto che la retrocessione dei beni al disponente integra un atto uguale e contrario alla costituzione del vincolo di destinazione (a sua volta il vincolo non è tassabile in quanto atto meramente strumentale e provvisorio, che non comporta un trasferimento di ricchezza ex Cass. 11099/2021).
Si applicano dunque alla retrocessione le sole imposte fisse (registro, nonchè, imposte ipotecarie e catastali in presenza di immobili).
In assenza di un trasferimento tassabile non rileva fiscalmente la circostanza che il bene, al momento della retrocessione, abbia un valore maggiore rispetto al momento della segregazione.
Il tema concerne anche il trasferimento al disponente dei redditi prodotti dal trust.
Si può ritenere però connaturato al meccanismo del vincolo il fatto che i beni, provvisoriamente segregati in trust, producano reddito in capo a un soggetto diverso rispetto al reale beneficiario, con la conseguenza che l’attribuzione del reddito al beneficiario (anche se disponente) è un fatto fiscalmente irrilevante (come affermato anche dall’Agenzia delle Entrate nella bozza di circolare, non ancora pubblicata in forma definitiva).
Ne hanno parlato Dario Augello e Paolo Giovannini nell’articolo “Trust “di ritorno” soggetti a imposte fisse” su Eutekne.
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Data di pubblicazione
25.02.22 -
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Cass. 8719/2021